Contro la pirateria digitale entra in piena operatività la piattaforma Piracy Shield: consente d’ora in poi la gestione automatizzata delle segnalazioni successive all’ordine cautelare emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agcom, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 4-bis del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (SCARICA QUI IL DOCUMENTO COMPLETO).
La legge sulla tutela del diritto d’autore (14 luglio 2023, n. 93, entrata in vigore l’8 agosto seguente), ha attribuito nuovi poteri ad Agcom al fine di rafforzarne le funzioni per un più efficace e tempestivo contrasto delle azioni di pirateria online relative agli eventi trasmessi in diretta. Sulla scorta delle novità legislative, il regolamento Agcom sulla tutela del diritto d’autore online (delibera n. 680/13/Cons) è stato modificato con la delibera n.189/23/Cons del 26 luglio 2023 che ha introdotto specifiche disposizioni per il contrasto alla pirateria online riferita agli eventi sportivi live.
Le nuove norme prevedono che il blocco degli Fqdn e degli indirizzi Ip, univocamente destinati alla diffusione illecita dei contenuti protetti, avvenga entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare per il tramite della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato Piracy Shield. La piattaforma scaturisce dal lavoro del tavolo tecnico convocato da Agcom, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), che ha definito i requisiti tecnici e operativi per la messa a regime del Piracy Shield.
Piracy Shield contro la pirateria online
L’Autorità, si legge nel regolamento, “tramite le misure tecnologiche adeguate e individuate nell’ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute” e “comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente, e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l’accesso ai siti internet/indirizzi telematici segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall’Autorità”.
Come si svolge il procedimento cautelare
Il regolamento Agcom prevede che possa essere fatta motivata richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi entro il termine di due giorni dalla notifica dell’ordine. “La direzione procede all’emanazione dell’ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti”.
L’ordine cautelare è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione. L’ordine cautelare viene notificato, da un lato, ai prestatori di servizi e comunicato al soggetto che ha presentato l’istanza, dall’altro viene notificato, “ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet, i quali possono porre fine alla violazione. Qualora ciò si verifichi, la direzione revoca l’ordine cautelare e archivia in via amministrativa l’istanza”.
Il blocco degli indirizzi Ip
In particolare, “può essere fatta motivata richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”. L’ordine cautelare è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall’Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso.
Un soggetto legittimato può altresì chiedere che, “una volta adottato l’ordine cautelare, i destinatari del provvedimento procedano attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo Ip, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell’istanza sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”.
La facoltà di reclamo
La legge in materia di tutela del diritto d’autore attribuisce ai soggetti interessati (prestatori di servizi, l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet) la facoltà di proporre reclamo avverso i blocchi eseguiti in attuazione del provvedimento cautelare di cui all’art. 9-bis. Il reclamo può essere presentato entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista dei blocchi effettuati sulla pagina internet. La presentazione del reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento.
Fonte: Patrizia Licata per Corrierecomunicazioni.it