In base alla Direttiva dell’Unione europea 1151 di giugno 2019, alla tradizionale procedura di costituzione di una società a responsabilità limitata (o srl), si dovrà obbligatoriamente affiancare la possibilità di sfruttare una procedura totalmente online. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione lo scorso 11 luglio, gli Stati membri avranno tempo fino al 1° agosto 2021 per adeguarsi e aggiornare i meccanismi di costituzione delle imprese. Non solo tempi più brevi per la costituzione e la registrazione, con la comodità di farlo in rete, ma anche riduzione di costi e degli oneri amministrativi a carico di micro, piccole e medie imprese.
Scompare praticamente la figura del notaio: in base all’articolo 13 della Direttiva, “gli Stati membri provvedono affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta (…) senza che i richiedenti debbano comparire dinanzi a un’autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale (…) compresa la redazione dell’atto costitutivo di una società”. La presenza fisica ai fini della verifica dell’identità del richiedente, “dinanzi a un’autorità o a qualsiasi persona od organismo incaricati”, è ammessa solo “ove sia giustificato da motivi di interesse pubblico per impedire l’usurpazione o l’alterazione di identità”, quindi per motivi di sicurezza, per il resto gli Stati membri del’Ue devono sempre garantire la possibilità di accedere alla procedura online.
Le amministrazioni locali hanno inoltre l’obbligo di mettere a disposizione dei modelli standard scaricabili dai portali che gestiscono lo sportello digitale unico. La procedura online, infine, dovrà essere effettuata “tramite gli strumenti elettronici compatibili o aventi le stesse caratteristiche di quelli previsti dal regolamento eIDas”, cioè il Regolamento europeo per l’identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (abbreviato in eIDas, acronimo di electronic IDentification, authentication and trust services).
In Italia è sufficiente utilizzare la tradizionale firma digitale, ma dovrebbero poter essere utilizzati anche i nuovi strumenti come il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e la Carta di identità elettronica. Ricordiamo che già il piano d’azione dell’UE per l’e-government 82016-2020) riconosceva in particolare l’importanza di “un migliore uso degli strumenti digitali nell’osservanza delle disposizioni di diritto societario”.
Fonte: Flavio Fabbri per Key4biz.it