Con l’obiettivo di compiere un ulteriore passo verso la costruzione del tanto auspicato e discusso Mercato Unico Digitale nel vecchio continente, in settembre la Commissione Europea ha imposto agli stati membri l’adozione di un nuovo regolamento (302/2018) che decreta la fine del geoblocking. È in vigore a partire dalla giornata di oggi, lunedì 3 dicembre 2018. Nel concreto si traduce nella possibilità di effettuare acquisti online da un rivenditore e-commerce che opera in una qualsiasi parte d’Europa senza andare incontro ad alcun ostacolo e senza dover sostenere alcuna spesa extra.
Europa: la fine del geoblocking
Gli utenti-acquirenti non si troveranno dunque più di fronte all’impossibilità di ordinare un bene (o un servizio) per motivi riconducibili a blocchi geografici o territoriali. Lo stesso vale per i metodi di pagamento: nessuna barriera per chi mette mano al portafogli se la transazione è affidata a un istituto che ha sede o che è attivo in uno stato diverso rispetto a quello del ricevente. Il medesimo approccio dovrà essere applicato nella definizione delle promozioni: le catene e i grandi store che si rivolgono ai clienti di più paesi dovranno offrire le stesse agevolazioni a tutti, senza alcun tipo di discriminante. Inoltre, qualora l’acquirente si trovasse in un’area non coperta dal servizio di consegna, il venditore sarebbe chiamato a proporre un compromesso accettato da ambedue le parti per la gestione della spedizione.
💻🛒 As of today, you are able to shop online without being blocked or re-routed.
Unjustified #geoblocking is not allowed in the 🇪🇺: https://t.co/jC6ksg9D0I #EUandME pic.twitter.com/bKoC6YRmtA
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 3, 2018
La posizione dell’Europa è nota da tempo e nasce da una considerazione numerica ancor prima che di principio: solo il 15% dei cittadini nell’area compra da negozi online basati in altri paesi, per via di pratiche definite “discriminatorie”, tra le quali è da ascrivere il reindirizzamento di chi naviga da un sito con dominio estero a uno locale. Ad esempio, collegandosi a negozioonline.de sarà possibile portare a conclusione la procedura di acquisto senza essere rimbalzati su negozioonline.it, come invece accade spesso.
Una decisione in linea con altre iniziative messe in campo nel corso degli ultimi anni: una su tutte quella che nel giugno 2017 ha aportato all’abolizione del roaming sui servizi di telefonia. Va precisato che la misura non riguarda esclusivamente gli store che vendono prodotti (abbigliamento, dispositivi ecc.), ma anche tutte quelle realtà che offrono servizi come noleggio auto, prenotazione di hotel, ticket per la partecipazione a concerti, eventi o per l’ingresso ad attrazioni e le agenzie viaggi.
Qualche eccezione
Bisogna inoltre precisare che una sorta di geoblocking potrà continuare a essere impiegato da coloro che si occupano della distribuzione di materiale audiovisivo o protetto da copyright come nel caso di musica, eBook e software (compresi i videogiochi). Categorie in ogni caso già interessate dalle norme sulla portabilità dei contenuti. Riportiamo in forma tradotta un estratto dal documento ufficiale.
Entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove regole, la Commissione effettuerà una prima valutazione dell’impatto sul mercato interno … inclusa la possibile applicazione delle norme ad alcuni servizi forniti elettronicamente, compresa la distribuzione di contenuti protetti da copyright come musica, eBook, software e giochi online oltre a servizi di settori riguardanti trasporti e audiovisivi.
Andrà verificato in quale modo gli operatori del settore e-commerce recepiranno la direttiva. Considerando l’enorme frammentazione del mercato, da considerarsi un valore aggiunto per la differenziazione dell’offerta, non è difficile immaginare che qualcuno (soprattutto i player più piccoli) possa incontrare inizialmente delle difficoltà nel rendersi conforme a quanto previsto. In ogni caso l’Europa ha mostrato la direzione e messo nero su bianco la propria volontà di non arretrare un passo nel percorso di creazione del Mercato Unico Digitale.
Fonte: Cristiano Ghidotti per Punto-informatico.it